Art. 1 – Procedura per l’ammissione e la revoca della qualifica di socio
Per ottenere la qualifica di socio ordinario, junior, istituzionale o collettivo, gli aspiranti devono presentare domanda firmata al Consiglio Direttivo. Di norma i soci juniores presentano domanda tramite il Fiduciario di sede.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione dello statuto.
Il mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo costituisce grave inadempimento agli obblighi sociali. Verso i soci morosi si provvede al sollecito di pagamento; trascorsi 60 giorni senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso viene dichiarato risolto dal Consiglio Direttivo, che procede alla cancellazione mediante atto deliberativo specifico.
Art. 2 – Assemblee
L’Associazione tiene assemblee ordinarie e straordinarie, per trattare temi scientifici e didattici e per il funzionamento interno.
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente una volta l’anno per approvare il rendiconto consuntivo, entro il mese di novembre.
La convocazione deve pervenire ai soci con almeno un mese di anticipo.
Ogni due anni, l’Assemblea ordinaria procede anche al rinnovo delle cariche.
L’Assemblea straordinaria deliberata dal Consiglio Direttivo viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta, a norma di Statuto, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
La domanda va rivolta al Presidente con precisa indicazione dei punti da inserire all’Ordine del Giorno. Il Presidente riunisce entro sette giorni il Consiglio Direttivo per completare l’Ordine del Giorno e convoca l’Assemblea con preavviso di almeno ulteriori sette giorni.
Tutti gli atti delle riunioni degli organi collegiali della SIIV sono pubblici e, a domanda, devono essere trasmessi al richiedente da parte del Segretario del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 3 – Funzionamento dell’Assemblea
All’inizio dell’Assemblea, il decano dell’Assemblea (professore universitario di prima fascia più anziano in servizio tra i presenti) con la collaborazione del Segretario del Consiglio Direttivo in carica, verifica il raggiungimento del numero legale e dà inizio ai lavori.
Successivamente, l’Assemblea elegge tra i soci ordinari ed onorari un Presidente e un Segretario non facenti parte del Consiglio Direttivo.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario e portati in approvazione formale nella successiva assemblea.
Le delibere dell’Assemblea sono prese con votazione palese, ad eccezione dei casi esplicitamente indicati dallo Statuto.
Si procede alla votazione segreta quando lo richieda almeno un decimo dei soci presenti in Assemblea.
Art. 4 – Elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tra i quali almeno tre professori di ruolo di prima fascia e tre professori di ruolo di seconda fascia.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono rinnovati parzialmente ogni due anni, nel corso dell’Assemblea ordinaria, per almeno tre unità in modo da mantenere una presenza minima di tre professori di ruolo di 1^ fascia e tre professori di ruolo di 2^ fascia.
La graduatoria dei voti validamente espressi è unica. Vengono dichiarati eletti in prima tornata i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, fino a saturare ciascuna categoria.
Per le posizioni non coperte si procede al ballottaggio limitando il numero di candidati, per ciascuna categoria, al numero di posizioni vacanti più uno.
Nella riunione dell’Assemblea nella quale si rinnova il Consiglio Direttivo si provvede anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.
Possono far parte del Collegio i soci di tutte le categorie. Sono dichiarati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
Le vacanze che dovessero verificarsi nel Collegio dei Revisori dei Conti saranno ricoperte dai Soci che abbiano ricevuto nell’ultima elezione più voti o, in mancanza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo in carica.
Art. 5 – Commissioni e fiduciari
In base alle esigenze di approfondimento dei vari temi vengono costituite all’interno dell’Associazione Commissioni di studio o/e Gruppi di lavoro.
Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili delle Commissioni, ognuna presieduta da un Consigliere o da un suo delegato e finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Le Commissioni presentano un programma di lavoro e relazionano sul loro operato.
Per meglio perseguire i fini statutari il Consiglio Direttivo nomina almeno un fiduciario per ciascuna sede universitaria. I fiduciari, che durano in carica due anni e che possono essere riconfermati, devono dare attuazione a quanto viene deciso dal Consiglio Direttivo e collaborare alla realizzazione delle attività della SIIV.
Art. 6 – Quote sociali
Le quote sociali vengono fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in misura differenziata per le varie categorie di soci.
All’atto dell’ammissione, oltre alla quota annuale di iscrizione, il socio versa anche una quota di ammissione.
Le quote debbono essere pagate alle scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate dal Servizio di Tesoreria.
Tutti i soci possono ottenere la qualifica di socio sostenitore; in tal caso la quota annua di iscrizione è fissata in almeno millecinquecentocinquanta euro.
I soci onorari e corrispondenti sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
Per partecipare alla vita associativa, comprese le elezioni, è necessario che i soci siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 7 – Servizio di tesoreria
All’interno dell’Associazione opera un Servizio di Tesoreria che può essere affidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ad un socio individuale che svolge l’attività contabile in base alle indicazioni del Vice Segretario Tesoriere, procedendo all’incasso delle quote e alle erogazioni delle spese disposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Vice Segretario Tesoriere nell’ambito delle specifiche attribuzioni.
Il Servizio di Tesoreria collabora per la compilazione del rendiconto annuale con il Vice Segretario Tesoriere, al quale compete la responsabilità degli adempimenti fiscali ordinari e straordinari.
Il socio responsabile del Servizio di Tesoreria può essere riconfermato senza alcuna limitazione temporale ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e non soggiace alle regole generali di alternanza stabilite per le varie funzioni dell’Associazione.
Art. 8 – Finanze
Il Vice SegretarioTesoriere: è responsabile della custodia di tutti i fondi, nonché delle direttive per il regolare funzionamento del Servizio di Tesoreria, controlla il libro dei conti affidato al Servizio Tesoreria e redige il rendiconto annuale per l’approvazione. Cessando dalla carica, il vice Segretario Tesoriere trasmette al suo successore o al Presidente tutti i fondi, i libri dei conti e qualsiasi altra proprietà dell’Associazione in suo possesso.
Il vice Segretario Tesoriere, attraverso il Servizio di Tesoreria, deposita tutti i fondi dell’Associazione in una banca designata dal Consiglio. La rappresentanza di firma bancaria compete, anche in forma disgiunta, al Presidente o ad un consigliere delegato, al Vice Segretario Tesoriere, al responsabile del Servizio di Tesoreria.
L’Associazione può utilizzare i propri fondi per borse di studio, manifestazioni scientifiche e culturali, nonché per interventi di promozione e diffusione della conoscenza nelle discipline Strade, Ferrovie ed Aeroporti.
Tutte le spese per importi superiori a € 250 (duecentocinquanta euro) sono pagate esclusivamente tramite assegni firmati dal vice Segretario Tesoriere, o dal responsabile del Servizio di Tesoreria, in base ad attestati di pagamento. Rimane a cura dei Revisori dei Conti la verifica annuale di tutte le operazioni finanziarie dell’Associazione.
Si considerano automaticamente autorizzate le spese sino a:
- mille euro per il Presidente
- duecentocinquanta euro per i Consiglieri.
Per importi superiori occorre l’approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.
Non sono rimborsabili le spese di missione dei Consiglieri, Revisori dei Conti e soci facenti parte di Commissioni.
Sono invece rimborsabili le spese sostenute dal responsabile del Servizio di Tesoreria nella misura annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sono altresì rimborsabili le spese vive di missione sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e anche da soci da questo delegati per la partecipazione a riunioni o manifestazioni esterne in rappresentanza della SIIV; la rappresentanza deve essere deliberata preventivamente dal Consiglio Direttivo.
E’ data la possibilità a ciascun socio di effettuare, previa autorizzazione scritta del Presidente, spese fino a duecentocinquanta euro per la gestione ordinaria.
Il rimborso della cifra spesa avviene su presentazione del rendiconto con allegata ricevuta di spesa.
Nessuna spesa può essere sostenuta senza la copertura contabile.
Art. 9 – Richiesta di patrocinio
Nel caso di richiesta di patrocinio scientifico o culturale è compito del Consiglio Direttivo decidere nel merito.
Art. 10 – Prestazioni e risoluzioni
La SIIV in quanto Associazione senza fini di lucro non può generalmente fornire prestazioni o consulenze che comportino retribuzioni o compensi per l’associazione stessa e/o per i soci proponenti delle specifiche iniziative.
Nessuna risoluzione o mozione che impegni l’Associazione potrà essere esaminata dall’Associazione stessa, se prima non sarà stata esaminata dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le eventuali passività riscontrabili al momento dello scioglimento, dovute ad autorizzazioni di spesa superiori alla dotazione di cassa dell’Associazione, saranno a carico dei responsabili.
Art. 12 – Emendamenti e modifiche
Il Regolamento e/o lo Statuto possono essere emendati da un’Assemblea con la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché la modifica proposta sia stata comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della riunione.
Le modifiche approvate sono immediatamente esecutive.
Al Regolamento non può essere apportata alcuna modifica o aggiunta che non sia in armonia con lo Statuto dell’Associazione.
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