Statuto Societario della S.I.I.V.

Società Italiana di Infrastrutture Viarie

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita una Associazione denominata: “SOCIETA’ ITALIANA DI INFRASTRUTTURE VIARIE” con sede in  Ancona, Via Brecce Bianche, presso la Sezione Strade della Facoltà di Ingegneria

Art. 2 – Scopo

La “Società Italiana di Infrastrutture Viarie” ha per esclusivo scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. promuovere e agevolare la diffusione della cultura e delle conoscenze tecnico scientifiche nel settore delle infrastrutture di trasporto;
  2. partecipare al dibattito sulle scelte riguardanti il settore;
  3. stabilire contatti e scambi con altre istituzioni.

L’Associazione svolge la propria finalità culturale con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale.

L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell’art.

87 comma 1, let. c, del DPR 917, 22/12/86.

E’ fatto esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nelle lettere a), b), c), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Attività

Per conseguire i suoi scopi l’Associazione:

  1. attiva il dibattito tra i soci sui temi di interesse del settore, organizzando adunanze, riunioni, commissioni, gruppi di studio, e utilizzando tutti i moderni mezzi di comunicazione;
  2. facilita, con le modalità che ritiene più opportune, le iniziative scientifiche e didattiche rivolte al progresso delle conoscenze sulle infrastrutture di trasporto.

Art. 5 – Patrimonio

Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili inventariati di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali acquisti, lasciti o donazioni, espressamente destinati all’ Associazione ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di ammissione dei soci e dalle quote annuali, dai contributi dei soci e dai prodotti eventuali di stampa, da contributi statali, di Enti pubblici o privati, nonché da eventuali elargizioni fatte all’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

I beni dell’Associazione devono essere iscritti in apposito libro degli inventari.

Art. 6 – Soci

I soci si distinguono in:

  1. soci ordinari;
  2. soci juniores;
  3. soci onorari;
  4. soci corrispondenti;
  5. soci istituzionali;
  6. soci collettivi;
  7. soci sostenitori.

Diventano soci ordinari, a domanda, i professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza, i ricercatori e gli assistenti universitari, di ruolo e in quiescenza, appartenenti alla disciplina “Strade, Ferrovie, Aeroporti”, nonché studiosi italiani e stranieri delle stesse discipline o di discipline affini.

Diventano soci juniores, a domanda, i giovani laureati che abbiano in atto rapporti non strutturati con gli organismi universitari, quali dottori e dottorandi di ricerca, borsisti, contrattisti, assegnisti, purché riconosciuti attivi nell’ambito della ricerca o della didattica del settore. Essi passano automaticamente alla categoria di soci ordinari a seguito di immissione nei ruoli universitari e in ogni caso al compimento dei 40 anni di età.

La nomina a socio onorario viene conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a personalità italiane o straniere che, per meriti scientifici, siano pervenute in chiara fama negli studi delle infrastrutture viarie.

La nomina a socio corrispondente viene conferita dal Consiglio Direttivo a studiosi stranieri i quali collaborino attivamente ai lavori della Associazione e può essere revocata con opportuna motivazione sempre da parte del Consiglio Direttivo.

Diventano soci istituzionali, a domanda, gli Istituti, i Dipartimenti, i Laboratori e gli organismi istituzionali ed universitari di ricerca e di cultura nel settore.

Diventano soci collettivi, a domanda, gli organismi, le Società e le Aziende operanti nel settore delle infrastrutture viarie.

La nomina a socio sostenitore viene conferita e/o revocata da parte del Consiglio Direttivo a persone ed Organismi con modalità indicate nel Regolamento.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda di ammissione firmata al Consiglio Direttivo al quale compete esclusivamente di giudicare sull’accettazione; la presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello Statuto.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche investe i legali rappresentanti pro-tempore.

I soci istituzionali ed i soci collettivi partecipano all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto per il tramite del legale rappresentante o di un loro delegato.

Tutti i soci hanno diritto:

  • di voto in Assemblea,
  • di partecipare alle attività sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il socio è tenuto:

  • all’osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
  • a corrispondere le quote sociali, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e nella misura stabilita dall’Assemblea.

Art. 8 – Recesso o decadenza del socio

Il socio decade per dimissioni, o per revoca disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a seguito di violazione dei principi etici e deontologici nei confronti dell’Associazione o degli altri soci, di inadempimento dei doveri di socio o di grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell’Associazione.

Avverso alla revoca è ammesso ricorso del socio all’Assemblea.

Art. 9 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • i Revisori dei Conti

Art. 10 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative di propria spettanza.

L’Assemblea viene riunita una volta l’anno in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente.

L’Assemblea viene riunita in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Spetta all’Assemblea:

  1. deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
  2. approvare i conti preventivi ed i rendiconti consuntivi;
  3. emanare e modificare il Regolamento;
  4. deliberare sulle modifiche dello Statuto, con osservanza delle disposizioni di legge;
  5. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
  6. eleggere il Presidente scegliendolo tra i componenti il Consiglio Direttivo;
  7. nominare eventualmente il Presidente Onorario dell’Associazione da scegliersi fra i soci, senza poteri di rappresentanza o amministrazione e non facente parte del Consiglio Direttivo;
  8. nominare i soci onorari;
  9. deliberare gli importi delle quote sociali;
  10. deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei beni.

Art. 11– Costituzione dell’assemblea

In prima convocazione, le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide con la partecipazione di almeno metà degli aventi diritto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea può deliberare con un numero di partecipanti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.

L’Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto.

Ai fini della determinazione del numero legale i soci delle categorie diverse da ordinario e junior vengono computati solo se presenti.

Art. 12 – Verbali e Delibere dell’Assemblea

L’Assemblea all’inizio di ogni sessione elegge tra i soci ordinari ed onorari un Presidente e un Segretario.

I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, al quale spetta il compito di redigerli.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto.

L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei tre quinti dei soci presenti aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto ma vengono conteggiati ai fini del numero legale.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l’importo versato o il valore dell’apporto conferito all’associazione. La delega di voto tra i soci non è consentita.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti dell’Associazione, ne amministra le sostanze e ne promuove l’incremento ed adempie a ogni obbligo contemplato nello Statuto e nel Regolamento per attuare gli scopi sociali.

E’ composto da sette membri tra i quali il Presidente eletto direttamente dall’Assemblea, il vice Presidente, il Segretario ed il vice Segretario tesoriere che vengono nominati dallo stesso Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea per categorie, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti. Le modalità di svolgimento dell’elezione e le regole per l’eventuale ballottaggio sono stabilite dal Regolamento.

Essi durano in carica al massimo quattro anni e non possono essere riconfermati immediatamente. ed in nessun caso possono far parte di tre Consigli Direttivi consecutivi, neppure quando cambi il loro status nei ruoli universitari.

Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni due anni per almeno tre dei suoi componenti.

In caso di impedimento o dimissioni da parte di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione con la nomina per cooptazione nella stessa categoria a partire dal primo dei non eletti nell’ultima votazione. Il consigliere subentrante durerà in carica fino alla successiva Assemblea, ma potrà essere rieletto.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 14 – Il Presidente e il vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell’Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali ed esercita la rappresentanza di firma bancaria con facoltà di delega secondo quanto previsto da Statuto e Regolamento.

L’assemblea elegge con votazione palese il Presidente dell’Associazione a maggioranza assoluta dei votanti, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo rinnovato.

Il Presidente ed il vice Presidente devono essere Professori Universitari di ruolo di prima fascia appartenenti alle discipline “Strade, Ferrovie, Aeroporti”.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere riconfermato nella carica nel biennio successivo. In tale periodo rimane di diritto membro del Consiglio Direttivo, eventualmente in soprannumero, a meno di sua espressa rinuncia.

Nel caso di dimissioni del Presidente ne prende la carica il Vice Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Entro un mese dall’approvazione del bilancio il Presidente redige una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente,e la rende pubblica attraverso il sito Web della SIIV.

Art. 15 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari.

I Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica due anni e riferiscono per iscritto all’Assemblea sull’andamento dell’amministrazione. Essi possono essere rieletti.

Il Collegio è presieduto dal Socio più anziano per età.

Art. 16 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Conseguentemente, il passaggio di consegne al nuovo Presidente ed al Consiglio Direttivo rinnovato avverrà al termine dell’anno solare in cui si tiene l’Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto a cadenza annuale.

Art. 17 – Regolamento

Con distinto Regolamento sono stabilite le norme di dettaglio per l’organizzazione e il funzionamento della Associazione.

Art. 18 – Scioglimento dell’associazione

L’Associazione viene sciolta con deliberazione dell’Assemblea in seduta straordinaria:

  1. per l’impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale;
  2. per volontà degli associati

Per la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 19 – Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni, anche riconosciute, in quanto applicabili, nonché quanto disposto con il Regolamento.

 

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